I cittadini italiani residenti in Italia e i cittadini stranieri (comunitari e non, e familiari a carico regolarmente soggiornanti) iscritti al SSN pssono ricorrere a centri di alta specializzazione all’estero per ottenere prestazioni sanitarie non ottenibili in Italia in strutture pubbliche o private accreditate in modo tempestivo o in forma adeguata al particolare caso clinico.
Per accedere ai centri esteri specializzati occorre la preventiva autorizzazione da parte della ASL di residenza, che a sua volta richiede parere al Centro Regionale di Riferimento ai sensi del D.M. 13/11/1989, emanato in applicazione dell’art- 5 della L. n.595 del 23.10.95.
Appena il Centro Regionale di Riferimento comunica il suo parere alla ASL, questa notifica all’interessato la propria decisione per raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro le decisioni dell’azienda il cittadino può ricorrere in via amministrativa e giudiziaria.
Ottenuta l’autorizzazione il cittadino riceverà l’assistenza in forma diretta (se il centro di alta specializzazione all’estero è una struttura pubblica o privata accreditata operante in uno Stato appartenente all’Unione Europea, o se il centro di alta specializzazione all’estero è una struttura pubblica o privata accreditata operante in uno Stato che abbia stipulato una convenzione con lo stato italiano) o in forma indiretta (se il centro di alta specializzazione è in uno Stato extracomunitario o è un centro privato che opera in uno Stato appartenente alla UE/SEE o in paesi con i quali esistono convenzioni bilaterali).
Per avere l’autorizzazione al trasferimento per cure di altissima specializzazione bisogna presentare alla ASL : 1) la domanda di autorizzazione; 2) la proposta di un medico specialista.; 3) l’ulteriore documentazione eventualmente prescritta da disposizioni regionali.
L’Azienda Sanitaria Locale provvede, secondo modalità stabilite dalla Regione, alla trasmissione della domanda e della documentazione al Centro Regionale di Riferimento territorialmente competente.
il Centro regionale di riferimento, valuta la presenza dei requisiti richiesti (impossibilità di ricevere le cure necessarie, tempestivamente in Italia o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico) e l’appropriatezza della struttura estera, comunica, poi, all’Azienda Sanitaria Locale competente il proprio parere motivato.
l’Azienda Sanitaria Locale, acquisita l’autorizzazione, provvede a darne comunicazione.
In caso di accoglimento della domanda le spese autorizzate dovranno essere autorizzate per poi chiedere il rimborso alla ASL, al rientro in Italia, su presentazione della documentazione di spesa in originale e della certificazione riguardo alla natura pubblica o privata del Centro estero, rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero, la ASL, sulle spese sanitarie ritenute rimborsabili, dispone all’interessato la liquidazione del concorso nella spesa: le spese di carattere strettamente sanitario sono rimborsate nella misura dell’80%, le spese per prestazioni libero professionali sono rimborsate nella misura del 40%.