La domanda giudiziaria di rettificazione di sesso e cambio di nome si propone dinnanzi al Tribunale competente del luogo di residenza. Il Giudice dopo aver appurato, con un accertamento rigoroso, anche mediante la nomina di un consulente medico legale, che la persona che richiede la rettificazione di attribuzione di sesso risulti già inserita nella società con le sembianze che sente proprie e che la stessa società lo identifichi già anche con il nome di cui se ne richiede l’attribuzione, dispone la rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 legge 164/1982 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1982/04/19/082U0164/sg), attribuendo all’istante il nome richiesto ed ordinando all’Ufficiale di stato civile del comune di nascita di apporre la rettificazione del relativo registro e con le necessarie modifiche, a prescindere dagli interventi chirurgici. Si richiede a sostegno dell’accoglimento dell’istanza una relazione psicologica ed idonea certificazione di assunzione di terapia ormonale.